Art. 2
In vigore dal 1 set 2006
.
La decisione 2001/812/CE è così modificata:
1)
All', il paragrafo 4, è sostituito dal testo seguente:
«4. In deroga al paragrafo 3, sperma ed embrioni, sottoprodotti o emoderivati di origine animale congelati, trasportati per essere destinati ad applicazioni tecniche, tra cui applicazioni farmaceutiche, possono essere controllati ai posti d'ispezione frontalieri dotati di impianti repertoriati e autorizzati unicamente a manipolare prodotti confezionati e mantenuti a temperatura ambiente, purché il trasporto di tali partite avvenga a temperatura ambiente in confezioni o contenitori sigillati, con autoregolazione della temperatura interna».
2)
All'articolo 4, il paragrafo 5, è sostituito dal testo seguente:
«5. In deroga al paragrafo 4, sulla base di una valutazione dei rischi ad opera dell'autorità competente, i posti d'ispezione frontalieri che trattano un numero limitato di partite di una categoria particolare di prodotti, siano essi destinati al consumo umano o meno, possono utilizzare gli stessi impianti di scarico, ispezione e magazzinaggio per l'insieme dei prodotti per i quali il posto è riconosciuto, a condizione che esista una separazione temporale delle partite e che gli impianti siano correttamente puliti e disinfettati, ove necessario, nel tempo che intercorre tra la manipolazione e i controlli effettuati sulle partite. La Commissione è informata di tale deroga e della valutazione dei rischi che ne è alla base».
3)
La frase introduttiva del punto 4 dell’allegato «Devono essere altresì tenuti i registri seguenti:» è sostituita dalla seguente:
«Se al posto di ispezione frontaliero i dati non sono introdotti nel sistema TRACES sono tenuti i seguenti registri sostitutivi su supporto elettronico o cartaceo:»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2006:590:oj#art-2