Art. 1

In vigore dal 1 set 2006
La decisione 94/360/CE è così modificata: 1) L’ è modificato come segue: a) i paragrafi 1 e 2 sono soppressi; b) il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente: «La Commissione riesamina secondo la procedura dell'articolo 28 della direttiva 97/78/CE le frequenze indicate negli allegati I e II della presente decisione su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, tenendo presenti i criteri definiti all'articolo 10 della direttiva 97/78/CE nonché il criterio di regionalizzazione e altri criteri comunitari in materia veterinaria». 2) L'allegato II è sostituito dal testo dell'allegato alla presente decisione. 3) L'allegato III è soppresso.
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