Art. 1
In vigore dal 1 set 2006
La decisione 94/360/CE è così modificata:
1)
L’ è modificato come segue:
a)
i paragrafi 1 e 2 sono soppressi;
b)
il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:
«La Commissione riesamina secondo la procedura dell'articolo 28 della direttiva 97/78/CE le frequenze indicate negli allegati I e II della presente decisione su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, tenendo presenti i criteri definiti all'articolo 10 della direttiva 97/78/CE nonché il criterio di regionalizzazione e altri criteri comunitari in materia veterinaria».
2)
L'allegato II è sostituito dal testo dell'allegato alla presente decisione.
3)
L'allegato III è soppresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2006:590:oj#art-1