Art. 4

Composizione — Nomine

In vigore dal 7 ago 2006
Composizione — Nomine 1.   Il gruppo di esperti si compone di un numero massimo di 50 membri, nel quale l’uno e l’altro sesso saranno rappresentati per almeno il 40 %, scelti tra: a) le autorità nazionali nel settore della giustizia e degli affari interni negli Stati membri, nei paesi in via di adesione e nei paesi candidati; b) i membri degli organi e delle reti dell’Unione europea aventi la pertinente perizia ed esperienza per analizzare o elaborare a fini politici dati relativi alla criminalità e alla giustizia penale, quali la Rete europea di prevenzione della criminalità (EUCPN), l’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT), l’Eurojust; la Task Force dei capi di polizia dell'UE (EPCTF), l’Ufficio europeo di polizia (Europol), l’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (FRONTEX), l’Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia (EUMC) e l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE); c) i membri delle seguenti organizzazioni internazionali e organizzazioni non governative aventi la pertinente perizia ed esperienza per analizzare o elaborare a fini politici dati relativi alla criminalità e alla giustizia penale: il Consiglio d’Europa, l’European Sourcebook Group (gruppo del libro europeo delle fonti statistiche sulla criminalità e la giustizia penale), il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF), l’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC) e l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS); d) e anche persone aventi perizia derivante dalla ricerca accademica o del settore privato nel campo dell’analisi e della misurazione della criminalità e della giustizia penale negli Stati membri dell’UE. 2.   La Commissione, Direzione generale Giustizia, libertà e sicurezza, nomina i membri del gruppo di esperti scegliendoli tra gli specialisti nei campi di cui all’ e all’, paragrafo 1. I membri di cui all’, paragrafo 1, lettere a), b) e c) sono nominati dalle rispettive autorità od organizzazioni. I membri di cui all’, paragrafo 1, lettera d) sono scelti tra coloro che hanno risposto all’invito a presentare candidature. Ogni Stato membro, paese in via di adesione o paese candidato designa come membri del gruppo di esperti due persone (una di ogni sesso) e la Commissione ne nomina una. Un ugual numero di persone sono nominate come membri supplenti, alle medesime condizioni dei membri del gruppo di esperti. I membri supplenti sostituiscono automaticamente i membri titolari in caso di assenza. 3.   I membri di cui all’, paragrafo 1, lettere a), b) e c) sono nominati quali rappresentanti di una pubblica autorità od organizzazione non governativa. I membri di cui all’, paragrafo 1, lettera d) sono nominati a titolo personale e prestano consulenza alla Commissione in condizioni d’indipendenza da ogni influsso esterno. 4.   I membri del gruppo di esperti restano in carica finché non sono sostituiti o al termine del mandato. 5.   I membri che non sono più in grado di contribuire efficacemente alle attività del gruppo di esperti o che presentano le loro dimissioni o che non rispettano le condizioni enunciate nel presente , paragrafi 1 e 2 o nell’articolo 287 del trattato che istituisce la Comunità europea possono essere sostituiti per il rimanente periodo del loro mandato. 6.   I membri nominati a titolo personale (a norma del precedente paragrafo 3) firmano ogni anno un impegno ad agire nel pubblico interesse e una dichiarazione indicante l’assenza o l’esistenza di un interesse tale da inficiare la loro obiettività. 7.   Il nome e cognome dei membri nominati a titolo personale sono pubblicati sul sito Internet della Direzione generale Giustizia, libertà e sicurezza e nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C. I dati personali di tali membri sono raccolti, trattati e pubblicati nel rispetto del regolamento (CE) n. 45/2001.
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