Art. 1
In vigore dal 7 ago 2006
La Commissione istituisce un gruppo di esperti, il gruppo di esperti nel campo delle esigenze politiche in materia di dati sulla criminalità e sulla giustizia penale, indicato nel presente testo come «il gruppo di esperti».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2006:581:oj#art-1