Art. 2
In vigore dal 28 lug 2006
In deroga all’, punto c), gli Stati membri autorizzano l’importazione di prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carne di selvaggina da penna selvatica purché la carne di tali specie sia stata sottoposta ad almeno uno dei trattamenti specifici di cui ai punti B, C o D della parte IV dell’allegato II della decisione 2005/432/CE.
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