Art. 1
In vigore dal 28 lug 2006
Gli Stati membri devono sospendere le importazioni dai territori della Croazia di cui all’allegato della presente decisione dei prodotti sottoelencati:
a)
pollame vivo, ratiti, selvaggina da penna selvatica e d’allevamento, volatili vivi diversi dal pollame di cui all’, terzo trattino, della decisione 2000/666/CE della Commissione (6), compresi gli uccelli al seguito dei rispettivi proprietari (uccelli da compagnia) e le uova da cova di tali specie;
b)
carni fresche di selvaggina da penna selvatica;
c)
preparazioni a base di carne e i prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carne di selvaggina da penna selvatica;
d)
alimenti greggi per animali da compagnia e materie prime non trasformate per mangimi contenenti parti di selvaggina da penna selvatica;
e)
trofei di caccia non trasformati di qualsiasi tipo di volatili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2006:533:oj#art-1