Art. 1

In vigore dal 28 lug 2006
Gli Stati membri devono sospendere le importazioni dai territori della Croazia di cui all’allegato della presente decisione dei prodotti sottoelencati: a) pollame vivo, ratiti, selvaggina da penna selvatica e d’allevamento, volatili vivi diversi dal pollame di cui all’, terzo trattino, della decisione 2000/666/CE della Commissione (6), compresi gli uccelli al seguito dei rispettivi proprietari (uccelli da compagnia) e le uova da cova di tali specie; b) carni fresche di selvaggina da penna selvatica; c) preparazioni a base di carne e i prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carne di selvaggina da penna selvatica; d) alimenti greggi per animali da compagnia e materie prime non trasformate per mangimi contenenti parti di selvaggina da penna selvatica; e) trofei di caccia non trasformati di qualsiasi tipo di volatili.
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