Art. 2

In vigore dal 28 lug 2006
1.   In deroga all’, lettere b) e c), gli Stati membri autorizzano l’importazione di carni fresche, di prodotti a base di carne e di preparati a base di carne di cui a tali lettere, ottenuti da volatili macellati prima del 1o maggio 2006. 2.   I certificati veterinari che accompagnano le partite di carne, prodotti e preparati a base di carne di cui al paragrafo 1 recano le seguenti indicazioni: «Carne fresca di ratiti/prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carne delle suddette specie/preparazioni a base di carne costituiti da o contenenti carne delle suddette specie (*1) ottenuti da volatili macellati prima del 1o maggio 2006, conformemente all', paragrafo 1, della decisione 2006/532/CE. (*1)  Cancellare la dicitura non pertinente.» " 3.   In deroga all’, lettera c), gli Stati membri autorizzano l'importazione di prodotti e preparati a base di carne costituiti da o contenenti carne di ratiti purché la carne di tali specie sia stata sottoposta ad almeno uno dei trattamenti specifici di cui all'allegato II, parte 4, punti B, C o D della decisione 2005/432/CE.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2006:532:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo