Art. 2
In vigore dal 28 lug 2006
1. In deroga all’, lettere b) e c), gli Stati membri autorizzano l’importazione di carni fresche, di prodotti a base di carne e di preparati a base di carne di cui a tali lettere, ottenuti da volatili macellati prima del 1o maggio 2006.
2. I certificati veterinari che accompagnano le partite di carne, prodotti e preparati a base di carne di cui al paragrafo 1 recano le seguenti indicazioni:
«Carne fresca di ratiti/prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carne delle suddette specie/preparazioni a base di carne costituiti da o contenenti carne delle suddette specie (*1) ottenuti da volatili macellati prima del 1o maggio 2006, conformemente all', paragrafo 1, della decisione 2006/532/CE.
(*1) Cancellare la dicitura non pertinente.»
"
3. In deroga all’, lettera c), gli Stati membri autorizzano l'importazione di prodotti e preparati a base di carne costituiti da o contenenti carne di ratiti purché la carne di tali specie sia stata sottoposta ad almeno uno dei trattamenti specifici di cui all'allegato II, parte 4, punti B, C o D della decisione 2005/432/CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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