Art. 1
In vigore dal 28 lug 2006
Gli Stati membri sospendono le importazioni dalla parte del territorio del Sudafrica di cui all’allegato della presente decisione di:
a)
ratiti vivi e uova da cova di ratiti;
b)
carne fresca di ratiti;
c)
preparazioni a base di carne e prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carni di ratiti.
Storico versioni
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