Art. 1

In vigore dal 28 lug 2006
Gli Stati membri sospendono le importazioni dalla parte del territorio del Sudafrica di cui all’allegato della presente decisione di: a) ratiti vivi e uova da cova di ratiti; b) carne fresca di ratiti; c) preparazioni a base di carne e prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carni di ratiti.
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