Art. 3

In vigore dal 26 lug 2006
La presente decisione si applica il primo giorno del mese successivo a quello in cui la Nuova Zelanda notifica per iscritto alla Commissione che le proprie procedure interne per l’approvazione delle modifiche di cui all’ sono state completate. La Commissione informa tempestivamente il Consiglio e gli Stati membri in merito a tale notifica.
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Art. 3 Decisione (UE) 2006/854 — Testo vigente | Portale Normativo