Art. 1
In vigore dal 26 lug 2006
Facendo seguito alle raccomandazioni espresse dal comitato di gestione misto, istituito conformemente alle disposizioni dell’articolo 16 dell’accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale, sono approvate a nome della Comunità europea le modifiche degli allegati V e VIII.
Il testo di uno scambio di lettere che fa parte dell’accordo con la Nuova Zelanda, ivi compresi gli emendamenti degli allegati V e VIII dell’accordo, è allegato alla presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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