Art. 3

In vigore dal 18 lug 2006
1.   Per quanto riguarda le questioni di competenza della Comunità, la Commissione è autorizzata ad approvare, a nome della Comunità, ogni eventuale emendamento degli allegati dell’accordo adottato conformemente all’articolo X, paragrafo 5, dell’accordo. 2.   Nello svolgere tale compito, la Commissione è assistita da un comitato speciale designato dal Consiglio. 3.   L’autorizzazione di cui al paragrafo 1 è limitata agli emendamenti che siano coerenti con la normativa comunitaria in materia di conservazione degli uccelli selvatici e dei loro habitat naturali e che non implichino modifiche di detta normativa. 4.   Qualora un emendamento agli allegati dell’accordo non sia attuato nella pertinente normativa comunitaria entro novanta giorni dalla data della relativa adozione nella riunione delle parti, la Commissione formula, mediante notifica scritta al depositario, una riserva in relazione a detto emendamento, conformemente all’articolo X, paragrafo 6, dell’accordo, prima della scadenza del termine di novanta giorni. Una volta attuato l’emendamento, la Commissione provvede a ritirare immediatamente la riserva.
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