Art. 2
In vigore dal 18 lug 2006
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a depositare lo strumento di approvazione presso il governo del Regno dei Paesi Bassi, depositario dell’accordo, a norma dell’articolo XVII dell’accordo medesimo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2006:871:oj#art-2