Art. 3

In vigore dal 18 lug 2006
1.   La Commissione è assistita dal comitato permanente per le sementi ed i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, in seguito denominato «il comitato», istituito dall' della decisione 66/399/CEE del Consiglio (3). 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE. 3.   Il periodo di cui all', paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese. 4.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
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