Art. 3
In vigore dal 18 lug 2006
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per le sementi ed i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, in seguito denominato «il comitato», istituito dall' della decisione 66/399/CEE del Consiglio (3).
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE.
3. Il periodo di cui all', paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.
4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2006:545:oj#art-3