Art. 3
In vigore dal 11 lug 2006
1. Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:
a)
pesca di gamberetti:
Italia
1 776 TSL
Spagna
1 421 TSL
Portogallo
1 066 TSL
Grecia
137 TSL
b)
pesca di pesci/cefalopodi:
Spagna
3 143 TSL
Italia
786 TSL
Grecia
471 TSL
c)
tonniere con reti a circuizione:
Spagna
20 unità
Francia
19 unità
Italia
1 unità
d)
pescherecci con lenze e canne e pescherecci con palangari di superficie:
Spagna
21 unità
Francia
5 unità
Portogallo
4 unità
2. Se le domande di licenza degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da qualsiasi altro Stato membro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2006:511:oj#art-3