Art. 3

Art. 3

In vigore dal 11 lug 2006
1.   Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio: a) pesca di gamberetti: Italia 1 776  TSL Spagna 1 421  TSL Portogallo 1 066  TSL Grecia 137  TSL b) pesca di pesci/cefalopodi: Spagna 3 143  TSL Italia 786  TSL Grecia 471  TSL c) tonniere con reti a circuizione: Spagna 20 unità Francia 19 unità Italia 1 unità d) pescherecci con lenze e canne e pescherecci con palangari di superficie: Spagna 21 unità Francia 5 unità Portogallo 4 unità 2.   Se le domande di licenza degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da qualsiasi altro Stato membro.
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