Art. 2

In vigore dal 27 giu 2006
Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone incaricate di depositare, a nome della Comunità, lo strumento di approvazione presso la Repubblica austriaca, conformemente all’articolo 27 del protocollo Difesa del suolo, all’articolo 21 del protocollo Energia e all’articolo 28 del protocollo Turismo. Contemporaneamente la persona o le persone designate depositano le dichiarazioni relative ai protocolli.
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Art. 2 Decisione (UE) 2006/516 — Testo vigente | Portale Normativo