Art. 2
In vigore dal 27 giu 2006
Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone incaricate di depositare, a nome della Comunità, lo strumento di approvazione presso la Repubblica austriaca, conformemente all’articolo 27 del protocollo Difesa del suolo, all’articolo 21 del protocollo Energia e all’articolo 28 del protocollo Turismo.
Contemporaneamente la persona o le persone designate depositano le dichiarazioni relative ai protocolli.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2006:516:oj#art-2