Art. 5
In vigore dal 14 giu 2006
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Essa si applica fino alla data in cui le disposizioni dell'articolo 21 della convenzione di Schengen entreranno in vigore per la Svizzera e il Liechtenstein, ai sensi dell'articolo 15 dell'accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2006:896(2):oj#art-5