Art. 2

In vigore dal 14 giu 2006
Gli Stati membri che attuano integralmente l’acquis di Schengen riconoscono unilateralmente i documenti di soggiorno, elencati nell’allegato, rilasciati dalla Svizzera e dal Liechtenstein. I nuovi Stati membri che applicano la decisione n. 895/2006/CE possono riconoscere unilateralmente i documenti di soggiorno elencati nell’allegato della presente decisione come equipollenti al loro visto nazionale di transito fino alla data da stabilirsi da parte del Consiglio a norma dell’, paragrafo 2, primo comma, dell’atto di adesione del 2003.
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