Art. 2
In vigore dal 14 giu 2006
Gli Stati membri che attuano integralmente l’acquis di Schengen riconoscono unilateralmente i documenti di soggiorno, elencati nell’allegato, rilasciati dalla Svizzera e dal Liechtenstein.
I nuovi Stati membri che applicano la decisione n. 895/2006/CE possono riconoscere unilateralmente i documenti di soggiorno elencati nell’allegato della presente decisione come equipollenti al loro visto nazionale di transito fino alla data da stabilirsi da parte del Consiglio a norma dell’, paragrafo 2, primo comma, dell’atto di adesione del 2003.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2006:896(2):oj#art-2