Art. 19

Deroghe per il trasporto diretto di pulcini di un giorno

In vigore dal 14 giu 2006
Deroghe per il trasporto diretto di pulcini di un giorno 1.   In deroga all', l'autorità competente può autorizzare il trasporto diretto di pulcini di un giorno, provenienti da aziende ubicate all'interno della zona di protezione, a un'azienda o a un capannone di quell'azienda che siano ubicati nello stesso Stato membro, preferibilmente al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza, a condizione che: a) il pollame sia trasportato in veicoli sigillati dall'autorità competente o sotto il suo controllo; b) vengano applicate idonee misure di biosicurezza nel corso del trasporto e nell'azienda di destinazione; c) successivamente all'arrivo dei pulcini di un giorno l'azienda di destinazione sia sottoposta a sorveglianza ufficiale; d) se trasferito fuori della zona di protezione o di sorveglianza, il pollame resti nell'azienda di destinazione per almeno 21 giorni. 2.   In deroga all', l'autorità competente può autorizzare il trasporto diretto di pulcini di un giorno nati da uova provenienti da aziende ubicate al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza a una qualsiasi altra azienda dello stesso Stato membro, preferibilmente al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza, purché l'incubatoio di partenza sia in grado di garantire, attraverso la propria organizzazione logistica e le condizioni igieniche di lavoro, che dette uova non abbiano avuto alcun contatto con altre uova da cova o pulcini di un giorno di allevamenti avicoli all'interno delle citate zone, caratterizzati quindi da un diverso stato sanitario.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2006:416:oj#art-19

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Deroghe per il trasporto diretto di pulcini di un giorno (Art. 19 Decisione (UE) 2006/416) — Testo vigente | Portale Normativo