Art. 16

Fiere, mercati o altri raduni e ripopolamento faunistico

In vigore dal 14 giu 2006
Fiere, mercati o altri raduni e ripopolamento faunistico L'autorità competente vigila affinché nelle zone di protezione siano vietate fiere, mercati, esposizioni o altri raduni di pollame o altri volatili in cattività. L'autorità competente garantisce che nelle zone di protezione non vengano rilasciati pollame o altri volatili in cattività destinati al ripopolamento faunistico.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2006:416:oj#art-16

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Fiere, mercati o altri raduni e ripopolamento faunistico (Art. 16 Decisione (UE) 2006/416) — Testo vigente | Portale Normativo