Art. 16 · Fiere, mercati o altri raduni e ripopolamento faunistico

Art. 16

Fiere, mercati o altri raduni e ripopolamento faunistico

In vigore dal 14 giu 2006
Fiere, mercati o altri raduni e ripopolamento faunistico L'autorità competente vigila affinché nelle zone di protezione siano vietate fiere, mercati, esposizioni o altri raduni di pollame o altri volatili in cattività. L'autorità competente garantisce che nelle zone di protezione non vengano rilasciati pollame o altri volatili in cattività destinati al ripopolamento faunistico.
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