Art. 13

Censimento, visite a cura del veterinario ufficiale e sorveglianza

In vigore dal 14 giu 2006
Censimento, visite a cura del veterinario ufficiale e sorveglianza L'autorità competente garantisce l'applicazione delle misure di seguito elencate nelle zone di protezione: a) viene effettuato quanto prima un censimento di tutte le aziende; b) un veterinario ufficiale visita quanto prima tutte le aziende commerciali per sottoporre a esame clinico il pollame e gli altri volatili in cattività, e procedere — laddove necessario — alla raccolta di campioni da sottoporre a esami di laboratorio conformemente alle istruzioni impartite dal veterinario ufficiale; viene tenuto un registro delle visite e dei relativi risultati; un ufficiale veterinario visita le aziende non commerciali prima dell'abolizione della zona di protezione; c) viene immediatamente attuata un'ulteriore sorveglianza conformemente alle istruzioni impartite dal veterinario ufficiale, in modo da individuare l'eventuale ulteriore diffusione dell'influenza aviaria nelle aziende ubicate nella zona di protezione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2006:416:oj#art-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Censimento, visite a cura del veterinario ufficiale e sorveglianza (Art. 13 Decisione (UE) 2006/416) — Testo vigente | Portale Normativo