Art. 1

In vigore dal 1 giu 2006
La tabella dell’allegato 12 dell’istruzione consolare comune e la tabella dell’allegato 14 a del manuale comune sono sostituite dalla tabella seguente: «Diritti da riscuotere corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento delle domande di visto Tipo di visto Diritti da riscuotere (in EUR) Transito aeroportuale (tipo A) 60 Transito (tipo B) 60 Breve durata (1-90 giorni) (tipo C) 60 Validità territoriale limitata (tipi B e C) 60 Rilasciato in frontiera (tipi B e C) 60 Questo visto può essere rilasciato gratuitamente Visto collettivo (tipi A, B e C) 60 + 1 per persona Visto nazionale per soggiorni di lunga durata (tipo D) Importo fissato dagli Stati membri che possono decidere di rilasciare tale visto gratuitamente Visto nazionale per soggiorni di lunga durata valido contemporaneamente come visto di breve durata (tipi D e C) Importo fissato dagli Stati membri che possono decidere di rilasciare tale visto gratuitamente»
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