Art. 1
In vigore dal 1 giu 2006
La tabella dell’allegato 12 dell’istruzione consolare comune e la tabella dell’allegato 14 a del manuale comune sono sostituite dalla tabella seguente:
«Diritti da riscuotere corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento delle domande di visto
Tipo di visto
Diritti da riscuotere (in EUR)
Transito aeroportuale (tipo A)
60
Transito (tipo B)
60
Breve durata (1-90 giorni) (tipo C)
60
Validità territoriale limitata (tipi B e C)
60
Rilasciato in frontiera (tipi B e C)
60
Questo visto può essere rilasciato gratuitamente
Visto collettivo (tipi A, B e C)
60 + 1 per persona
Visto nazionale per soggiorni di lunga durata (tipo D)
Importo fissato dagli Stati membri che possono decidere di rilasciare tale visto gratuitamente
Visto nazionale per soggiorni di lunga durata valido contemporaneamente come visto di breve durata (tipi D e C)
Importo fissato dagli Stati membri che possono decidere di rilasciare tale visto gratuitamente»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2006:440:oj#art-1