Art. 4

Progetti pilota in materia di nuove tecnologie

In vigore dal 30 mag 2006
Progetti pilota in materia di nuove tecnologie Le spese sostenute per progetti pilota relativi all’applicazione di nuove tecnologie al fine di migliorare il controllo delle attività di pesca beneficiano di un tasso di partecipazione finanziaria del 50 % delle spese ammissibili, fino a concorrenza dei massimali indicati nell’allegato III.
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Progetti pilota in materia di nuove tecnologie (Art. 4 Decisione (UE) 2006/392) — Testo vigente | Portale Normativo