Art. 3
Dispositivi automatici di localizzazione
In vigore dal 30 mag 2006
Dispositivi automatici di localizzazione
1. Le spese sostenute per l’acquisto e l’installazione a bordo dei pescherecci di dispositivi automatici di localizzazione che consentano a un centro di controllo per la pesca di sorvegliare a distanza le navi mediante un sistema di controllo dei pescherecci (VMS) beneficiano di una partecipazione finanziaria massima di 4 500 euro per nave fino a concorrenza dei massimali indicati nell’allegato II.
2. Nell’ambito del massimale di 4 500 euro di cui al paragrafo 1, la partecipazione finanziaria ai primi 1 500 euro di spese ammissibili è del 100 %.
3. La partecipazione finanziaria alle spese ammissibili comprese tra 1 500 e 4 500 euro per nave non può superare il 50 % di tali spese.
4. Ai fini dell’ammissibilità, i dispositivi automatici di localizzazione devono essere conformi ai requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 2244/2003.
Storico versioni
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