Art. 14

Monitoraggio e valutazione

In vigore dal 17 mag 2006
Monitoraggio e valutazione Entro il 31 dicembre 2008, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni una relazione sull'attuazione, sui risultati e sulla valutazione globale delle azioni previste dalla presente decisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2006:771(1):oj#art-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Monitoraggio e valutazione (Art. 14 Decisione (UE) 2006/771) — Testo vigente | Portale Normativo