Art. 14 · Monitoraggio e valutazione

Art. 14

Monitoraggio e valutazione

In vigore dal 17 mag 2006
Monitoraggio e valutazione Entro il 31 dicembre 2008, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni una relazione sull'attuazione, sui risultati e sulla valutazione globale delle azioni previste dalla presente decisione.
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