Art. 2
In vigore dal 11 mag 2006
1. Sono assegnate quote di importazione dei clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115 e degli altri clorofluorocarburi completamente alogenati per il periodo 1o gennaio-31 dicembre 2006 alle imprese di cui all’allegato I della presente decisione per i fini ivi indicati.
2. Sono assegnate quote di importazione degli halon per il periodo 1o gennaio-31 dicembre 2006 alle imprese di cui all’allegato II della presente decisione per i fini ivi indicati.
3. Sono assegnate quote di importazione del tetracloruro di carbonio per il periodo 1o gennaio-31 dicembre 2006 alle imprese di cui all’allegato III della presente decisione per i fini ivi indicati.
4. Sono assegnate quote di importazione dell’1,1,1-tricloroetano per il periodo 1o gennaio-31 dicembre 2006 alle imprese di cui all’allegato IV della presente decisione per i fini ivi indicati.
5. Sono assegnate quote di importazione del bromuro di metile per il periodo 1o gennaio-31 dicembre 2006 alle imprese di cui all’allegato V della presente decisione per i fini ivi indicati.
6. Sono assegnate quote di importazione degli idroclorofluorocarburi per il periodo 1o gennaio-31 dicembre 2006 alle imprese di cui all’allegato VI della presente decisione per i fini ivi indicati.
7. Sono assegnate quote di importazione del bromoclorometano per il periodo 1o gennaio-31 dicembre 2006 alle imprese di cui all’allegato VII della presente decisione per i fini ivi indicati.
8. Le quote di importazione assegnate per il periodo 1o gennaio-31 dicembre 2006 per i clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115, gli altri clorofluorocarburi completamente alogenati, gli halon, il tetracloruro di carbonio, l’1,1,1-tricloroetano, il bromuro di metile, gli idrobromofluorocarburi, gli idroclorofluorocarburi e il bromoclorometano sono indicate nell’allegato VIII della presente decisione.
Storico versioni
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