Art. 1

In vigore dal 11 mag 2006
1.   Il quantitativo di sostanze controllate del gruppo I (clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115) e del gruppo II (altri clorofluorocarburi completamente alogenati), soggette al regolamento (CE) n. 2037/2000, che possono essere immesse in libera pratica nella Comunità nel 2006 a partire da fonti esterne è di 6 140 000 kg PRO (potenziale di riduzione dell’ozono — Ozone Depletion Potential). 2.   Il quantitativo di sostanze controllate del gruppo III (halon), soggette al regolamento (CE) n. 2037/2000, che possono essere immesse in libera pratica nella Comunità nel 2006 a partire da fonti esterne è di 9 211 000 kg PRO. 3.   Il quantitativo di sostanze controllate del gruppo IV (tetracloruro di carbonio), soggette al regolamento (CE) n. 2037/2000, che possono essere immesse in libera pratica nella Comunità nel 2006 a partire da fonti esterne è di 12 099 230 kg PRO. 4.   Il quantitativo di sostanze controllate del gruppo V (1,1,1-tricloroetano), soggette al regolamento (CE) n. 2037/2000, che possono essere immesse in libera pratica nella Comunità nel 2006 a partire da fonti esterne è di 400 060 kg PRO. 5.   Il quantitativo di sostanze controllate del gruppo VI (bromuro di metile), soggette al regolamento (CE) n. 2037/2000, che possono essere immesse in libera pratica nella Comunità nel 2006 a partire da fonti esterne per applicazioni di quarantena o trattamenti anteriori al trasporto è di 502 606 kg PRO. 6.   Il quantitativo di sostanze controllate del gruppo VI (bromuro di metile), soggette al regolamento (CE) n. 2037/2000, che possono essere immesse in libera pratica nella Comunità nel 2006 a partire da fonti esterne per impiego come materia prima o per distruzione è di 1 503 720 kg PRO. 7.   Il quantitativo di sostanze controllate del gruppo VIII (idroclorofluorocarburi), soggette al regolamento (CE) n. 2037/2000, che possono essere immesse in libera pratica nella Comunità nel 2006 a partire da fonti esterne è di 3 078 519,812 kg PRO. 8.   Il quantitativo di sostanze controllate del gruppo IX (bromoclorometano), soggette al regolamento (CE) n. 2037/2000, che possono essere immesse in libera pratica nella Comunità nel 2006 a partire da fonti esterne è di 162 612 kg PRO.
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