Art. 5
In vigore dal 28 apr 2006
1. Il tasso di cambio dell’euro utilizzato per calcolare gli importi ammissibili ai sensi della presente decisione è quello in vigore nel maggio 2005.
2. Le dichiarazioni di spesa e le domande di anticipo in valuta nazionale inoltrate dagli Stati membri che non partecipano alla terza fase dell’Unione economica e monetaria sono convertite in euro al tasso in vigore nel mese in cui tali dichiarazioni e domande pervengono alla Commissione.
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