Art. 1
In vigore dal 28 apr 2006
La presente decisione stabilisce per il 2006 l’importo della spesa ammissibile per ciascuno Stato membro e il tasso della partecipazione finanziaria della Comunità per la raccolta e la gestione dei dati essenziali all’attuazione della politica comune della pesca.
Storico versioni
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