Art. 4

In vigore dal 26 apr 2006
1.   La Grecia adotterà tutte le misure necessarie per recuperare presso i beneficiari gli aiuti di cui agli già illegalmente messi a loro disposizione. 2.   Il recupero verrà effettuato senza indugi secondo le procedure del diritto nazionale, purché queste consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione. Gli aiuti da recuperare includono gli interessi, decorrenti dalla data alla quale gli aiuti sono stati messi a disposizione della (delle) beneficiaria(-e) fino alla data del recupero. Gli interessi vanno calcolati secondo la modalità composita, in base al tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell’equivalente sovvenzione nell’ambito degli aiuti a finalità regionale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2010:768:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo