Art. 2

In vigore dal 26 apr 2006
L’aiuto di Stato cui la Grecia ha dato esecuzione a favore dell’Olympic Airways per le perdite che tale compagnia aerea ha subito a causa della chiusura parziale dello spazio aereo conseguente agli attentati dell’11 settembre 2001 è incompatibile col mercato comune per quanto riguarda le compensazioni versate per il periodo successivo al 14 settembre 2001. Secondo la notifica della Grecia, tale importo ammonta a 976 216 943 GRD, ossia a circa 2 864 907 EUR.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2010:768:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Decisione (UE) 2010/768 — Testo vigente | Portale Normativo