Art. 3

Composizione — Nomina

In vigore dal 19 apr 2006
Composizione — Nomina 1.   I membri del gruppo sono nominati dal direttore generale della direzione generale della Giustizia, della libertà e della sicurezza della Commissione europea fra specialisti con competenze in materia di radicalizzazione violenta e terrorismo. Tale competenza deve includere un’esperienza basata su ricerca accademica e pubblicazioni. 2.   Il gruppo comprende un massimo di 20 membri. 3.   Si applicano le seguenti disposizioni: — i membri sono nominati a titolo personale e hanno l’incarico di fornire consulenze alla Commissione indipendentemente da ogni influenza esterna, — i membri del gruppo sono nominati per un anno e il loro mandato può essere rinnovato dalla Commissione. Restano in carica fino alla loro dimissione, sostituzione oppure fino al termine del mandato, — i membri che non sono più in grado di contribuire efficacemente ai lavori del gruppo, che presentano le dimissioni o che non rispettano gli obblighi di cui al primo o al secondo trattino del presente paragrafo o all’articolo 287 del trattato, possono essere sostituiti per la parte restante del mandato, — i membri dichiarano ogni anno per iscritto che si impegnano ad agire nell'interesse pubblico e confermano altresì l'assenza o l’esistenza di qualsiasi interesse che potrebbe compromettere la loro obiettività.
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Composizione — Nomina (Art. 3 Decisione (UE) 2006/299) — Testo vigente | Portale Normativo