Art. 2

Compiti

In vigore dal 19 apr 2006
Compiti La Commissione può consultare il gruppo su qualsiasi questione relativa alla radicalizzazione violenta e al terrorismo. I compiti del gruppo sono i seguenti: — riunire le competenze dei suoi membri per fornire consulenze alla Commissione. Tali consulenze possono essere date su iniziativa del gruppo o dietro specifica richiesta della Commissione, — aiutare la Commissione a individuare nuovi ambiti di ricerca riguardanti il fenomeno della radicalizzazione violenta e del terrorismo, — scambiare competenze con reti, istituti o altri organismi dell’UE, in Stati membri, paesi terzi e organizzazioni internazionali che lavorano negli stessi ambiti, — in particolare, preparare una relazione di sintesi entro giugno 2006 sullo stato della ricerca nel campo della radicalizzazione violenta. Il presidente del gruppo può indicare alla Commissione l’opportunità di consultare il gruppo su una specifica questione.
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Compiti (Art. 2 Decisione (UE) 2006/299) — Testo vigente | Portale Normativo