Art. 9

Licenze

In vigore dal 7 apr 2006
Licenze Il riutilizzo dei documenti può essere consentito senza condizioni o può essere soggetto a condizioni, se del caso per mezzo di una licenza o di una clausola di esclusione della responsabilità. Le condizioni tipo per il riutilizzo comprendono l’obbligo per il riutilizzatore di citare la fonte dei documenti, di non alterare il senso o il messaggio originali dei documenti e la non responsabilità della Commissione per ogni eventuale conseguenza derivante dal riutilizzo. Le condizioni non limitano indebitamente le possibilità di riutilizzo.
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Licenze (Art. 9 Decisione (UE) 2006/291) — Testo vigente | Portale Normativo