Art. 10

Non discriminazione e divieto degli accordi di esclusiva

In vigore dal 7 apr 2006
Non discriminazione e divieto degli accordi di esclusiva 1.   Le condizioni applicabili per il riutilizzo di documenti non comportano discriminazioni per categorie analoghe di riutilizzo. 2.   Il riutilizzo di documenti è aperto a tutti i potenziali attori del mercato. Non sono concessi diritti esclusivi. 3.   Tuttavia, se per l’erogazione di un servizio d’interesse pubblico è necessario un diritto esclusivo, la fondatezza del motivo per l’attribuzione di tale diritto esclusivo è soggetta a riesame periodico e comunque dopo tre anni. Ogni eventuale accordo di esclusiva è trasparente ed è reso pubblico.
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Non discriminazione e divieto degli accordi di esclusiva (Art. 10 Decisione (UE) 2006/291) — Testo vigente | Portale Normativo