Art. 10
Non discriminazione e divieto degli accordi di esclusiva
In vigore dal 7 apr 2006
Non discriminazione e divieto degli accordi di esclusiva
1. Le condizioni applicabili per il riutilizzo di documenti non comportano discriminazioni per categorie analoghe di riutilizzo.
2. Il riutilizzo di documenti è aperto a tutti i potenziali attori del mercato. Non sono concessi diritti esclusivi.
3. Tuttavia, se per l’erogazione di un servizio d’interesse pubblico è necessario un diritto esclusivo, la fondatezza del motivo per l’attribuzione di tale diritto esclusivo è soggetta a riesame periodico e comunque dopo tre anni. Ogni eventuale accordo di esclusiva è trasparente ed è reso pubblico.
Storico versioni
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