Art. 3
In vigore dal 27 mar 2006
Gli Stati membri garantiscono che, per le importazioni di piume o parti di piume trattate, le partite siano accompagnate da un documento commerciale indicante che le piume o loro parti sono state trattate con un getto di vapore o un altro metodo atto a garantire che non rimangano agenti patogeni.
Il documento commerciale suddetto non è richiesto per le piume ornamentali trattate, le piume trattate trasportate da viaggiatori per uso personale o le partite di piume trattate inviate a privati per fini non industriali.
Storico versioni
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