Art. 1

In vigore dal 27 mar 2006
Gli Stati membri sospendono le importazioni: a) di pollame vivo, ratiti, selvaggina da penna selvatica e d’allevamento e uova da cova di tali specie, provenienti dalla parte di territorio della Bulgaria di cui alla parte A dell’allegato; b) dei seguenti prodotti provenienti dalla parte di territorio della Bulgaria di cui alla parte B dell’allegato: i) carni fresche di selvaggina da penna selvatica; ii) carne macinata, preparati a base di carne e prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carne di selvaggina da penna selvatica; iii) alimenti greggi per animali da compagnia e materie prime non trasformate per mangimi contenenti parti di selvaggina da penna selvatica; iv) uova per il consumo umano provenienti da selvaggina da penna selvatica; v) trofei di caccia non trattati di qualsiasi tipo di volatili; vi) piume e parti di piume non trattate; vii) concime non trasformato di pollame o altri volatili.
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