Art. 1
In vigore dal 27 mar 2006
Gli Stati membri sospendono le importazioni:
a)
di pollame vivo, ratiti, selvaggina da penna selvatica e d’allevamento e uova da cova di tali specie, provenienti dalla parte di territorio della Bulgaria di cui alla parte A dell’allegato;
b)
dei seguenti prodotti provenienti dalla parte di territorio della Bulgaria di cui alla parte B dell’allegato:
i)
carni fresche di selvaggina da penna selvatica;
ii)
carne macinata, preparati a base di carne e prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carne di selvaggina da penna selvatica;
iii)
alimenti greggi per animali da compagnia e materie prime non trasformate per mangimi contenenti parti di selvaggina da penna selvatica;
iv)
uova per il consumo umano provenienti da selvaggina da penna selvatica;
v)
trofei di caccia non trattati di qualsiasi tipo di volatili;
vi)
piume e parti di piume non trattate;
vii)
concime non trasformato di pollame o altri volatili.
Storico versioni
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