Art. 4

In vigore dal 16 mar 2006
L’importo delle spese da rimborsare agli Stati membri per l’attuazione delle prove previste dai programmi non deve superare il seguente massimale: a) test ELISA : 1 EUR per test; b) test di immunodiffusione su gel di agar : 1,20 EUR per test; c) test HI per H5/H7 : 12 EUR per test; d) test di isolamento del virus : 30 EUR per test; e) test PCR : 15 EUR per test.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2006:314:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo