Art. 4
In vigore dal 16 mar 2006
L’importo delle spese da rimborsare agli Stati membri per l’attuazione delle prove previste dai programmi non deve superare il seguente massimale:
a)
test ELISA
:
1 EUR per test;
b)
test di immunodiffusione su gel di agar
:
1,20 EUR per test;
c)
test HI per H5/H7
:
12 EUR per test;
d)
test di isolamento del virus
:
30 EUR per test;
e)
test PCR
:
15 EUR per test.
Storico versioni
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