Art. 3
In vigore dal 16 mar 2006
Il contributo finanziario della Comunità ai costi di analisi dei campioni ammonta per ogni Stato membro al 50 % dei costi sostenuti, fino al limite massimo stabilito per il cofinanziamento dall’allegato I.
Detta partecipazione viene concessa a condizione che lo Stato membro:
a)
metta in vigore le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per l'attuazione del programma nazionale;
b)
presenti, entro il 31 marzo 2007, alla Commissione e al laboratorio comunitario di riferimento per l’influenza aviaria, come stabilito dall’articolo 51, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE del Consiglio (3), una relazione finale riguardante gli aspetti tecnici dell'esecuzione del programma e i risultati raggiunti, conformemente ai modelli di relazione di cui agli allegati II, III, IV e V della presente decisione;
c)
trasmetta alla Commissione i necessari elementi di prova riguardo alle spese sostenute per le analisi dei campioni durante il periodo per il quale il programma è approvato;
d)
attui il programma in modo efficace; in particolare l’autorità competente deve assicurare che il prelievo dei campioni sia eseguito correttamente.
Storico versioni
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