Art. 5

In vigore dal 2 mar 2006
La Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, la Repubblica italiana e il Regno dei Paesi Bassi sono destinatari della presente decisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2006:195:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 5 Decisione (UE) 2006/195 — Testo vigente | Portale Normativo