Art. 4

In vigore dal 2 mar 2006
1.   Per espletare le funzioni e i compiti di cui all’allegato V, capitolo 2, della direttiva 96/23/CE, la Comunità accorda ai Paesi Bassi un aiuto finanziario destinato al Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) di Bilthoven per l’individuazione di residui in talune sostanze. L’aiuto finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 425 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2006. 2.   Al di là del massimale di cui al paragrafo 1 la Comunità accorda un aiuto finanziario ai Paesi Bassi per l’organizzazione di seminari ad opera del laboratorio di cui al paragrafo 1. L’importo massimo fissato a tal fine è di 30 000 EUR.
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Art. 4 Decisione (UE) 2006/195 — Testo vigente | Portale Normativo