Art. 8
Trasmissione di relazioni
In vigore dal 28 feb 2006
Trasmissione di relazioni
1. Ogni anno le autorità competenti trasmettono alla Commissione i risultati delle attività di monitoraggio corredati di una relazione sintetica sull’evoluzione della qualità delle acque e sulla prassi di valutazione. La relazione fornisce informazioni sulle modalità di valutazione dell’attuazione delle condizioni della deroga, attraverso controlli in ogni allevamento comprendenti informazioni sulle aziende risultate non conformi in esito ai controlli amministrativi e alle ispezioni in loco.
2. I risultati così ottenuti saranno presi in considerazione dalla Commissione ai fini di eventuali successive richieste di deroga.
Storico versioni
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