Art. 7
Monitoraggio
In vigore dal 28 feb 2006
Monitoraggio
1. Le autorità competenti compilano mappe, che riportano la percentuale di allevamenti, la percentuale di bestiame e la percentuale di terreno agricolo oggetto della deroga in ciascun comune, e le aggiornano a scadenza annuale.
Ogni anno tali mappe sono trasmesse alla Commissione.
2. È istituita una rete di monitoraggio per il campionamento delle acque superficiali e sotterranee a bassa profondità, finalizzata a valutare l’impatto della deroga sulla qualità delle acque. La rete di monitoraggio esistente deve essere potenziata nei distretti in cui almeno il 3 % del numero complessivo di allevamenti beneficia di una deroga individuale.
3. Le indagini e le analisi dei nutrienti forniscono indicazioni sull’utilizzo locale del terreno, sulla rotazione delle colture e sulle pratiche agricole adottate nelle aziende che beneficiano di una deroga individuale. Tali dati possono essere impiegati per calcolare, sulla base di modelli, l’entità della lisciviazione dei nitrati e le perdite di fosforo dai terreni a cui è applicato ogni anno effluente di allevamento contenente fino a 230 kg di azoto per ettaro.
4. Sono istituiti siti di monitoraggio per fornire indicazioni sulla concentrazione di azoto nelle acque che lasciano la zona radicale e si immettono nelle acque sotterranee e sulle perdite di azoto nelle acque di dilavamento superficiali e sotterranee, sia in condizioni di deroga sia in assenza di deroga.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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