Art. 3
In vigore dal 21 feb 2006
1. Sono proibite le importazioni di gatti dall'Australia.
2. In deroga al paragrafo 1, i gatti possono essere importati a condizione che gli animali non siano stati ospitati presso aziende nelle quali durante gli ultimi 60 giorni sono stati confermati casi di malattia di Hendra.
3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica ai gatti in transito che rimangono entro il perimetro di un aeroporto internazionale.
Storico versioni
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