Art. 1
In vigore dal 21 feb 2006
1. Sono vietate le importazioni di volpi volanti del genere Pteropus dalla Malaysia (territorio continentale) e dall'Australia.
2. In deroga al paragrafo 1 e fatte salve le disposizioni della direttiva 92/65/CEE, le volpi volanti del genere Pteropus possono essere importate se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
a)
gli animali sono originari di colonie tenute in cattività;
b)
gli animali sono stati isolati in locali di quarantena per almeno 60 giorni;
c)
gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, ad una prova di sieroneutralizzazione o ad un saggio ELISA riconosciuto per la ricerca di anticorpi dei virus Hendra e Nipah, effettuati presso un laboratorio riconosciuto dalle autorità competenti ai fini dell'esecuzione di tali prove, su due campioni di sangue prelevati con un intervallo di 21-30 giorni, il secondo dei quali effettuato non più di 10 giorni prima dell'esportazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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