Art. 1

In vigore dal 21 feb 2006
1.   Sono vietate le importazioni di volpi volanti del genere Pteropus dalla Malaysia (territorio continentale) e dall'Australia. 2.   In deroga al paragrafo 1 e fatte salve le disposizioni della direttiva 92/65/CEE, le volpi volanti del genere Pteropus possono essere importate se sono soddisfatte le condizioni seguenti: a) gli animali sono originari di colonie tenute in cattività; b) gli animali sono stati isolati in locali di quarantena per almeno 60 giorni; c) gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, ad una prova di sieroneutralizzazione o ad un saggio ELISA riconosciuto per la ricerca di anticorpi dei virus Hendra e Nipah, effettuati presso un laboratorio riconosciuto dalle autorità competenti ai fini dell'esecuzione di tali prove, su due campioni di sangue prelevati con un intervallo di 21-30 giorni, il secondo dei quali effettuato non più di 10 giorni prima dell'esportazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2006:146(1):oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo